In attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi, dal 18 luglio, il Superbonus è legge: pur non essendo sufficiente per procedere con l’avvio dei lavori, possiamo già programmare come procedere appena quest’ultima fase verrà completata.
Il testo definitivo della legge è ormai noto a tutti essendo una misura molto vantaggiosa che è stata approfondita quoditianamente nel corso delle ultime settimanane.
Il decreto-legge Rilancio, convertito in legge con numerosi emendamenti, disciplina l’ambito oggettivo degli interventi a cui il Superbonus è dedicato, la platea dei soggetti a cui si rivolge, le caratteristiche tecniche di base e gli obiettivi prestazionali che devono essere assicurati oltre agli adempimenti tecnico e burocratici che devono essere assolti.
E’ bene precisare che il Superbonus è una misura che non sostituisce, ma si affianca alle altre già in vigore, con le quali si integra in combinazioni variabili la cui convenienza deve essere verificata caso per caso in base a tutte le variabili del caso.
Con l’articolo 121 è entrata in vigore la nuova disciplina dei trasferimenti dei crediti d’imposta che, vista l’alta percentuale di detrazione spettante, incrementerà un mercato fino ad oggi non pienamente sviluppato: l’efficienza energetica.
Grazie alle nuove nuove norme appena varate i soggetti beneficiari godranno di novità d’assoluto rilievo: la facoltà di cessione ai soggetti finanziari, la riduzione dei tempi di attesa della liquidazione dei crediti d’imposta. Queste premesse incrementeranno le possibilità d’intervento, fino ad oggi ostacolate dai pesantissimi vincoli finanziari che hanno frenato l’operatività di molte imprese presenti sul territorio italiano.
Ma, come accennato precedentemente, l’iter non è del tutto completo: restano ancora alcuni decreti del Ministero dello Sviluppo economico e un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definiscano, rispettivamente, i nuovi requisiti tecnici e di congruità economica degli interventi e le nuove regole per il trasferimento dei crediti d’imposta.
E’ bene ricordare che il nuovo decreto non porta all’attuazione solamente il nuovo Superbonus, ma disciplina anche le regole tecniche ed economiche per tutti gli interventi di riqualificazione energetica comunque incentivati.
Maggiore riserbo circonda invece il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, come i decreti, dovrebbe essere emanato entro il 18 agosto (30 giorni dopo la della conversione in legge).
Cosa si può fare nel frattempo?
A detta di molti essendo la maggior parte del testo Decreto Requisiti e Massimali è ormai consolidato, tale condizione consentirebbe di portare a termine con confidenza le ispezioni preliminari, i progetti esecutivi e le verifiche preventive di conformità tecnica e congruità economica necessarie per le asseverazioni obbligatorie.
Premesso che il Superbonus non è per tutti gli edifici e, soprattutto, non è detto che tutti i costi siano sempre coperti dagli incentivi, è altrettanto chiaro che, visto il severo regime di responsabilità che giustamente sottostà a un incentivo tanto generoso, è fondamentale abbattere i rischi affidandosi a soggetti affidabili, organizzati e non improvvisati.
Per i contratti invece occorre aspettare, perché la conoscenza delle regole dell’Agenzia delle entrate è fondamentale per attivare i soggetti finanziatori e, di conseguenza, per definire il quadro finanziario entro il quale le imprese si potranno muovere.
E’ possibile prendere visione, dal sito dell’Agenzia dell’Entrate, del testo dell’audizione da cui si apprende la decisione di eliminare il limite al numero di cessioni. Per gli interventi condominiali, è stato precisato che l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle entrate dall’amministratore di condominio, ma non sono ancora stati precisati termine e frequenza delle comunicazioni.
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