Sin dalle prime indiscrezioni fino alla promulgazione del decreto che ne ha definito l’efficacia, in molti si sono posti questa domanda: “posso anch’io accedere al Superbonus del 110%?”
Di certo ci sono diversi aspetti da considerare ma sicuramente in primis la tua casa deve rispettare questi tre requisiti:
– Immobile senza abusi
Assicurati che la tua casa non presenti alcun abuso o difformità richiedendo la relazione tecnica di conformità catastale e urbanistica.
– Classe energetica
Verifica la classe energetica attuale del tuo immobile, richiedendo l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da un tecnico abilitato (è bene precisare che anche questo costo è detraibile).
– Asseverazione di un tecnico
Se hai già un progetto edilizio in corso, richiedi l’asseverazione di un tecnico terzo abilitato (quest’ultimo non dovrà essere coinvolto nei lavori).
Chi non vorrebbe ristrutturare casa senza dover sostenere alcun costo?
Migliorare la prestazione energetica della propria casa non significa solo aumentarne il valore, ma anche risparmiare sulle bollette e avere una miglior qualità della vita.
La crisi globale causata dall’emergenza Coronavirus ha fatto si che fra le misure necessarie al rilancio dell’economia del paese vi fosse anche la grande opportunità del Superbonus, una maxi agevolazione fiscale che permette di riqualificare gli edifici detraendo il 110% delle spese.
Ma quali sono i punti fondamentali da conoscere sul Superbonus 110%?
1. Periodo di validità del Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio
L’agevolazione è in vigore per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
2. Vincolo dell’incremento di 2 classi
A fine lavori la prestazione energetica dell’immobile deve migliorare di almeno due classi e qualora non fosse possibile (ad esempio nei casi d’immobili storici), la classe di approdo deve essere almeno di un grado superiore a quella di partenza. Al fine di verificare l’incremento di due classi, è necessario richiedere ad un tecnico abilitato la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile prima dei lavori ed al termine degli interventi previsti nell’incentivo.
3. Attenzione al vincolo degli interventi trainanti
Il decreto definisce degli interventi “trainanti”, ovvero quelli che riguardano l’isolamento termico (cappotto) e gli impianti di climatizzazione (caldaie, pompe di calore). Per avere accesso al Superbonus almeno uno di questi interventi deve necessariamente essere effettuato.
4. Gli interventi di riqualificazione trainati
Oltre agli interventi trainanti (di cui sopra) ci sono anche altri interventi di riqualificazione energetica, che possono essere oggetto di detrazione 110%, a patto che vengano effettuati congiuntamente a quelli trainanti – anche se con detrazioni su un periodo di dieci anziché di cinque anni. Alcuni di questi sono: impianto fotovoltaico, sostituzione infissi ed in generale quelli che erano stati previsti precedentemente con l’Ecobonus (art. 14 del Decreto Legge 4/06/2013 n.63).
5. Vincolo della conformità dell’immobile
L’immobile oggetto di riqualificazione con il Superbonus deve necessariamente essere conforme sotto il profilo edilizio ed urbanistico. Quindi è necessario verificare che non ci siano abusi o difformità rispetto a quanto registrato in Catasto, ad esempio richiedendo ad un tecnico abilitato una Relazione di conformità urbanistica e catastale.
6. Tipologie di immobili incluse
Possono usufruire dell’agevolazione sia interi condomìni sia abitazioni singole (villette indipendenti e villette a schiera). Si può trattare di edifici esistenti ma anche di demolizioni e ricostruzioni.
Il superbonus si può richiedere sulla prima e seconda casa al netto della quota parte che riguarda le parti comuni dell’edificio.
Dall’agevolazione sono invece esclusi gli interventi su ville, castelli e case di lusso, corrispondenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
7. Chi può farne richiesta
Possono richiedere il Superbonus i condomìni, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, IACP, cooperative di abitazione, Onlus e società sportive. Può fare richiesta del bonus il proprietario, ma anche il nudo proprietario, che è titolare dell’usufrutto, il locatario, il comodatario, purché con il consenso del proprietario.
8. La detrazione fiscale
La detrazione fiscale Irpef è relativa alla spesa sostenuta per l’intervento, che ha comunque dei tetti massimi. I costi per tipologia di intervento devono essere infatti inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e province autonome territorialmente competenti, di concerto con il Ministero. In alternativa a questi prezzari, il tecnico abilitato, che deve asseverare il progetto, può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.
9. Credito di imposta o sconto in fattura
La somma spesa per effettuare i lavori è detraibile in cinque anni. Ma la novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Quest’ultimo passaggio è molto importante perché, soprattutto per i lavori di rilevante importo che vanno detratti in 5 anni, il richiedente potrebbe non avere la capienza fiscale necessaria. Per cui è stato previsto che il credito d’imposta possa essere ceduto ad altri operatori, come ad esempio l’impresa stessa che esegue i lavori, ma anche agli istituti bancari, o alle società fornitrici di energia.
10. Asseverazione di un tecnico
È necessaria l’asseverazione di un tecnico, estraneo al progetto di riqualificazione, che attesti la rispondenza dei lavori ai requisiti richiesti e la congruità delle spese. Il documento di asseverazione potrà essere richiesto a fine lavori o in corso d’opera e verrà tenuto in considerazione dal professionista abilitato (commercialista, CAF, periti contabili, ecc.) per la redazione del visto di conformità per l’accesso all’agevolazione, detrazione o credito d’imposta, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate
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